Malattie Rare esenti

Le malattie rare esenti

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Le persone affette da malattie rare hanno diritto all’esenzione dal ticket sulla base di un elenco di patologie stilato dal Ministero della Salute.

La versione più recente dell’ELENCO DELLE PATOLOGIE RARE ESENTI DAL TICKET è contenuta, sotto forma di allegato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017, che sostituisce integralmente il DPCM del 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”. Le nuove esenzioni per malattia rara e/o gruppi sono entrate in vigore il 15 settembre 2017, per dare il tempo alle Regioni di individuare i Centri di riferimento esperti nel trattamento delle nuove malattie.

Dal sito del Ministero della Salute, alla pagina http://www.salute.gov.it/BancheDati/anagrafi/MRR, è possibile cercare una malattia rara che consente l’esenzione dal ticket, per tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie ed appropriate, selezionando la malattia o il codice di esenzione, oppure è possibile ricercare anche per gruppo di malattia o consultare i capitoli.

Purtroppo, però, non tutte le malattie rare sono esonerate dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ma solamente quelle presenti nell’elenco, che definisce i nuovi LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).

Con l’aggiornamento sono stati riorganizzati i codici e la nomenclatura delle malattie e si è confermata la presenza dei cosiddetti “gruppi aperti”, criterio secondo il quale tutte le malattie afferenti a uno specifico gruppo, anche se non specificate nell’elenco, sono di fatto comprese ed esentate.

Le nuove esenzioni per malattia rara e/o gruppi di malattie rare sono in vigore dal 15 settembre 2017 e riguardano:

  • le prestazioni erogate presso i presìdi della Rete nazionale malattie rare con finalità diagnostiche, comprese le indagini genetiche ai fini della diagnosi di malattia rara di origine ereditaria;
  • le prestazioni per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione del suo aggravamento.
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